PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. Le università provvedono alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni e delle immatricolazioni a corsi universitari di qualsiasi tipo che siano state effettuate con riserva, in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 1, relativamente agli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007.